tasse

Le imprese e i lavoratori autonomi con fatturato fino a 250 milioni di euro beneficeranno della definitiva eliminazione del saldo e dell’acconto IRAP che avrebbero dovuto versare nel mese di giugno 2020

In base alle disposizioni a sostegno dell’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel Decreto “Rilancio” (d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 24), non sono più dovuti:

  • il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ma rimane fermo l’obbligo di versamento dell’acconto dovuto per lo stesso periodo di imposta);
  • il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (n.b.: l’importo di tale versamento e’ comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta).

Le agevolazioni riguardano esclusivamente le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge.

Restano esclusi dall’applicazione delle sopraindicate norme gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, nonché le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.

image_pdfStampa il PDFimage_printStampa l'articolo