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Agenzia entrate: precompilata 2020 al via con un miliardo di dati

Da oggi è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l’elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Cresce anche quest’anno, fino a superare quota 991 milioni, il numero dei dati a disposizione dei contribuenti. L’incremento più marcato si registra nei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest’anno fanno un balzo da 754 a 790 milioni, 36 milioni in più rispetto al 2019.

Al secondo posto troviamo i numeri relativi ai premi assicurativi, che superano quota 94 milioni con un incremento di 2 milioni rispetto allo scorso anno. In aumento di oltre un milione anche le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 62,5 milioni. Crescono, inoltre, sino a sfiorare quota 5 milioni, i numeri relativi ai rimborsi delle spese sanitarie. Non presentano, infine, particolari variazioni rispetto all’anno precedente i dati sugli interessi passivi (oltre 8,2 milioni), i 4,6 milioni di informazioni sui contributi previdenziali e gli oltre 4,2 milioni di informazioni sulla previdenza complementare. Stabili anche i dati sulle spese universitarie, a quota 3,5 milioni.

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete – Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari.

Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del “Libretto famiglia”. Un’altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l’utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Il calendario della dichiarazione precompilata – Da oggi il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Come accedere alla tua dichiarazione – Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, occorre entrare nell’area riservata del sito delle Entrate,  e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

Info sulla precompilata: sito dedicato e call center per sciogliere ogni dubbio – Tutte le informazioni utili sulla dichiarazione precompilata, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono disponibili sul sito dedicato. Punto di riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata è, infine, il call center dell’Agenzia. Questi i contatti dell’assistenza telefonica delle Entrate: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero. I numeri sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali).




Agenzia entrate: pronte istruzioni su rinvio udienze e sospensione termini processuali

Sono pronte le istruzioni dell’Agenzia sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Nella circolare n. 10/E di oggi le Entrate illustrano i primi chiarimenti in materia sulla base dell’articolo 83 del dl n.18/2020 (“Cura Italia”) e dell’articolo 36 del dl n. 23/2020 (“Liquidità Italia”).

Processo tributario, il rinvio delle udienze – Il documento di prassi di oggi precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.

Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Sospensione dei termini processuali ad ampio raggio – In sostanza, prosegue il documento di prassi, le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal Dl “Liquidità” n. 23/2020, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, quali: quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

Stop anche dei termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione – Sono altresì sospesi, chiarisce l’Agenzia, sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Al riguardo, la sospensione ricomprende, come illustra la Circolare  anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.




I servizi dell’Agenzia delle Entrate fruibili a distanza con modalità semplificate

Durante il periodo di emergenza sanitaria “COVID – 19” oltre ai consueti canali telematici, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in Piemonte garantiscono, anche a distanza, i servizi fiscali solitamente erogati presso gli Uffici.

 

Le 9 Direzioni provinciali, i 28 Uffici Territoriali e gli 8 Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate in queste settimane sono aperti al pubblico esclusivamente per la consegna di documentazione, ma i cittadini che in questo periodo hanno bisogno dei servizi dell’Agenzia possono usufruirne da casa in modo notevolmente semplificato rispetto al solito. Ad esempio, chi ha bisogno del codice fiscale per un nuovo nato o il duplicato della tessera sanitaria, chi vuole richiedere un certificato o l’accredito di un rimborso sul conto corrente.

 

Come funziona

Il contribuente può presentare la propria richiesta anche via e-mail o PEC. È sufficiente:

– allegare la documentazione necessaria. Con la domanda, il contribuente deve autocertificare di essere in possesso dell’originale dei documenti;

– allegare una scansione della carta d’identità;

– indicare i propri riferimenti per essere ricontattato nel caso siano necessari chiarimenti o integrazioni della documentazione.

 

L’operatore dell’Agenzia delle Entrate esegue la lavorazione a distanza, in back office. L’interazione che avveniva tradizionalmente allo sportello prosegue in forma virtuale tramite i canali di contatto indicati dal contribuente.

 

Sul sito sono disponibili i recapiti degli Uffici piemontesi dell’Agenzia e i dettagli sui singoli servizi usufruibili a distanza in modalità temporaneamente semplificate:

 

 

Cosa posso fare direttamente on line su www.agenziaentrate.gov.it

In ogni caso rimangono attivi i tradizionali servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per chi è in possesso delle relative credenziali di accesso: SPID o password e PIN dell’Agenzia.  L’elenco dei servizi telematici è nel manifesto interattivo – pdf curato dalla Direzione regionale del Piemonte.

 

 

 




Fattura elettronica e nuovi obblighi dal 2021, lotteria scontrini e “cashback”: tutte le novità fiscali in un webinar di Cnvv

Analisi approfondita della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 23 novembre, illustrazione delle specifiche tecniche da utilizzare da parte delle imprese e aggiornamenti operativi sulla “lotteria degli scontrini” e sul sistema di “cashback” per il rimborso degli acquisti con pagamenti elettronici: è quanto ha in programma il webinar “Fattura elettronica: nuove codifiche obbligatorie dal 2021 e altre novità”, organizzato da Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) venerdì 11 dicembre 2020, alle 9,30.

«Dal primo gennaio 2021 – spiegano Fabrizio Manca e Alessandra Zanaria, funzionari fiscali dell’area Politiche economiche di Cnvv, che dopo le loro relazioni risponderanno in chat a tutti i quesiti degli operatori – diventa obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche per la predisposizione e l’invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche. L’aggiornamento normativo impatta soprattutto sulle codifiche da utilizzare nel file Xml, con particolare riguardo al “Tipo documento” e al codice “Natura”».

 




Irap, in calo il gettito regionale

In Piemonte il gettito regionale dell’Irap è in calo. Lo hanno documentato oggi i lavori della Prima commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, che sta analizzando la situazione in vista di una rimodulazione dell’imposta.

A questo scopo dopo il 20 luglio si riunirà un gruppo di lavoro composto da consiglieri regionali e tecnici che dovrà elaborare una proposta da portare all’attenzione della commissione.

A documentare il calo dell’Irap sono stati l’assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano, il dirigente Fabrizio Zanella e il ricercatore Ires Sabino Piazza. Dai dati forniti emerge che nella nostra regione, come nel resto d’Italia, dal 2008 l’imponibile è diminuito di circa il 45%.

Rispetto al resto del nord, però, la nostra Regione ha un calo dell’imponibile più veloce. Nel 2012 il gettito da manovra propria (lo 0,92% che la Regione può autonomamente scegliere di incrementare o diminuire dall’aliquota) era di 34 milioni, nel 2017 di 6,6 milioni.

Questo è dovuto in parte alla crisi economica, in parte alla scelta del governo nel 2015 di abbattere dall’imponibile il costo del lavoro dipendente.

Che fare? Secondo l’assessore Tronzano bisogna decidere su utilizzare la rimodulazione dell’Irap per incrementare il gettito o se invece sostenere con sgravi i settori più in difficoltà della nostra economia. Attualmente in Piemonte l’Irap è più alta per le banche e le assicurazioni, mentre le agevolazioni vanno alle cooperative sociali, alle onlus, alle ipab e ai piccoli editori.

Marco Grimaldi (Luv) ha chiesto di approfondire l’indagine su settori che pagano in minima parte l’Irap, come il delivery, in modo da ricostruire i meccanismi che portano a limitare o azzerare l’imposta versata.

Per Davide Nicco (Fdi) dalla sola dichiarazione dei redditi è difficile ricostruire i movimenti delle aziende.
E’ stato infine ricordato che, grazie alla convenzione della Regione Piemonte con l’agenzia delle entrate, nel 2018 sono stati effettuati oltre 14.500 accertamenti sul pagamento dell’Irap.




Felici (Confartigianato imprese): “Riecco la danza del contante, più che limiti servirebbero incentivi”

“Con il nuovo anno riprende la danza del limite al contante. Dal 1 gennaio la soglia viene dimezzata e scende a 999 euro, la stessa di undici anni fa.

La santa crociata contro il contante, che secondo chi ci governa dovrebbe spezzare le reni agli evasori, è contraddistinta da un continuo e disorientante sali-e-scendi dell’asticella: dai 12.500 euro del 2002 agli attuali 999, passando per 4.999, poi 2.499, quindi 2.999, e poi 1.999…un’odissea, non nello spazio ma nei portafogli dei cittadini, che sicuramente sarà frutto di ineccepibili erudizioni degli esperti delle cose fiscali, eppure a distanza di vent’anni resta ancora da dimostrare l’efficacia di questa ballerina misura nel contrasto all’evasione. Sia chiaro: l’evasione va combattuta, l’uso dei pagamenti digitali va incentivato.

Ma sulle modalità, riteniamo di dissentire. Ancora una volta si penalizzano artigiani e commercianti, prevedendo multe che variano in base al valore del prodotto acquistato. Ma, vi ricordate quando gli esattori facevano la posta ai clienti all’uscita dai negozi, per controllare gli scontrini?

Una misura poliziesca, così efficace che poi è stata eliminata. E le costose assurdità come le lotterie degli scontrini o il cashback di Stato? Diciamocelo, questa altalena del limite al contante è la foglia di fico della politica, dell’incapacità di colpire i grandi evasori e della non volontà di pensare vere ed efficaci politiche di incentivo per i negozianti e cittadini.

Alla base di tutto c’è la perenne presunzione che l’artigiano e il commerciante sia un ‘evasore in sonno’, da tartassare e controllare. È stato evidente in questa pandemia, che ci ha visti colpiti da chiusure e restrizioni di ogni tipo, trasformati prima in sanificatori poi in controllori di green pass, insomma in butta-fuori sia dei no vax sia della vecchietta con i contanti nella borsetta.

Ci compiacciamo del fatto che, se non altro, le banche avranno un ritorno, grazie al quale confidiamo che rallenteranno la chiusura degli sportelli, conserveranno l’occupazione e avranno più risorse da investire nell’economia reale piuttosto che nella finanza.”

 

 




Agenzia Entrate: le nuove risposte ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 11/E firmata oggi dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal Dl n. 18/2020 (Dl Cura Italia) e dal Dl n. 23/2020 (Dl Liquidità) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi – Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.

In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile – Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazionieffettuate in contanti.

Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti– La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ ”esterometro” del primo trimestre 2020.

Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.

Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza – La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini.

In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione – Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso,

il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali – Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio.

La circolare specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti – La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell’area dedicata – Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell’Agenzia sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” sono disponibili all’interno dell’area tematica del sito delle Entrate “Emergenza Coronavirus”, in costante aggiornamento.




Consiglio regionale: via libera alla riduzione Irap

La prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha dato parere positivo alla delibera con cui la Giunta regionale varerà le riduzioni dell’Irap per alcune categorie.

La delibera prevede la riduzione dello 0,92% dell’Irap per le aziende che da fuori regione si insediano in Piemonte e per le aziende di nuova costituzione. Agevolazioni, attraverso deduzioni sull’imponibile Irap, sono previste per le imprese che assumono personale a tempo indeterminato  o lavoratori stagionali,  o che stabilizzino contratti a tempo determinato.

“Non è una soluzione ai problemi delle aziende”, ha spiegato l’assessore al bilancio Andrea Tronzano, “ma un segnale della direzione che intendiamo prendere per favorire gli insediamenti di nuove aziende e l’occupazione”.

Alla richiesta di Marco Grimaldi (Luv) di considerare tra i beneficiari delle agevolazioni Irap anche le aziende che da fuori Regione rilevano rami di aziende fallite in Piemonte, per garantire i posti di lavoro, gli uffici tecnici hanno risposto che dovrebbero essere comprese nel provvedimento.

Richieste di maggiori specificazioni su un articolo della delibera, al fine di evitare confusioni e necessità di ulteriori chiarimenti, sono venute da Davide Nicco (Fdi). Alberto Avetta (Pd) ha ricordato la proposta di legge del suo gruppo a favore dell’occupazione femminile. L’assessore al bilancio ha risposto che lo spazio per le considerazioni finanziarie su questo tema è nel bilancio di previsione 2021, che dovrebbe essere esaminato nei prossimi mesi dal Consiglio regionale.




Agenzia entrate: uffici territoriali e provinciali aperti solo per ricezione atti

In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, a partire da oggi 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si reitera l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi.

Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet , nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare.

 




Dichiarazione Redditi 2022 Online modelli definitivi. Spazio a Superbonus, ACE innovativa e bonus musica

Pronti i nuovi modelli dichiarativi 2022 con le relative istruzioni che le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali utilizzeranno nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2021.

Da oggi sono disponibili infatti, sul sito delle Entrate, nella sezione dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.

I nuovi modelli sono stati approvati con i provvedimenti firmati oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi persone fisiche oltre al Superbonus al 110% sono presenti anche il bonus musica e il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa per gli under 36, mentre nei modelli per Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali entra la possibilità di dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività “immateriali” nonché la nuova disciplina dell’ACE innovativa.

Dal Superbonus al bonus musica, le novità del Modello REDDITI PF – Il nuovo modello, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021. In particolare, si va dagli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.

Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili sostenute nel 2021. Inoltre, tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica.

E ancora, nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE, per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”, e sono recepite le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella propria attività.

Dall’ACE innovativa al nuovo Patent box, le novità dei Modelli REDDITI per società ed enti non commerciali – Anche i modelli REDDITI degli enti e delle società tengono conto delle novità per l’anno d’imposta 2021. In particolare, la nuova disciplina del “Patent box” con la possibilità di utilizzare, nella determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Per usufruirne è stata prevista, inoltre, nel quadro OP la revisione del prospetto per l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS, una sezione per l’indicazione dei dati relativi all’opzione e il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto della “Patent box”.

Una nuova sezione XXIV del quadro RQ è stata predisposta per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali.

È stato, infine, integrato il prospetto (nel quadro RS) per l’applicazione della disciplina c.d. ACE per consentire il calcolo della nuova agevolazione “ACE innovativa” che permette di determinare l’agevolazione applicando un’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 (che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto) e per gestirne la fruizione alternativa sotto forma di credito d’imposta.

Nel quadro RU sono stati inseriti i crediti d’imposta istituiti nel 2021, tra i quali il credito per le spese di sanificazione 2021, il bonus teatro e spettacoli, il credito R&S farmaci e vaccini e quello per la ricerca biomedica, il credito per la formazione professionale di alto livello, il bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive e il bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.