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Dal 10 febbraio gli Uffici provinciali – Territorio di Asti e Verbania passano al Sistema Integrato del Territorio

Dal 10 febbraio gli Uffici provinciali – Territorio di Asti e Verbania erogheranno i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaforma digitale SIT (Sistema Integrato del Territorio). Grazie alla nuova procedura, che ha un’interfaccia più intuitiva, sarà più semplice e veloce consultare i dati catastali.

Per via della migrazione al nuovo sistema, dal 4 al 9 febbraio non sarà possibile trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastale agli Uffici provinciali – territorio di Asti e Verbania, mentre l’8 e il 9 febbraio gli Uffici interromperanno i servizi all’utenza per aggiornare il software utilizzato e migrare le banche dati.

Nessuna sospensione è prevista invece per le attività di pubblicità immobiliare, che pertanto funzioneranno regolarmente.




Dichiarazione Redditi 2022 Online modelli definitivi. Spazio a Superbonus, ACE innovativa e bonus musica

Pronti i nuovi modelli dichiarativi 2022 con le relative istruzioni che le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali utilizzeranno nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2021.

Da oggi sono disponibili infatti, sul sito delle Entrate, nella sezione dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.

I nuovi modelli sono stati approvati con i provvedimenti firmati oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi persone fisiche oltre al Superbonus al 110% sono presenti anche il bonus musica e il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa per gli under 36, mentre nei modelli per Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali entra la possibilità di dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività “immateriali” nonché la nuova disciplina dell’ACE innovativa.

Dal Superbonus al bonus musica, le novità del Modello REDDITI PF – Il nuovo modello, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021. In particolare, si va dagli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.

Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili sostenute nel 2021. Inoltre, tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica.

E ancora, nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE, per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”, e sono recepite le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella propria attività.

Dall’ACE innovativa al nuovo Patent box, le novità dei Modelli REDDITI per società ed enti non commerciali – Anche i modelli REDDITI degli enti e delle società tengono conto delle novità per l’anno d’imposta 2021. In particolare, la nuova disciplina del “Patent box” con la possibilità di utilizzare, nella determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Per usufruirne è stata prevista, inoltre, nel quadro OP la revisione del prospetto per l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS, una sezione per l’indicazione dei dati relativi all’opzione e il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto della “Patent box”.

Una nuova sezione XXIV del quadro RQ è stata predisposta per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali.

È stato, infine, integrato il prospetto (nel quadro RS) per l’applicazione della disciplina c.d. ACE per consentire il calcolo della nuova agevolazione “ACE innovativa” che permette di determinare l’agevolazione applicando un’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 (che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto) e per gestirne la fruizione alternativa sotto forma di credito d’imposta.

Nel quadro RU sono stati inseriti i crediti d’imposta istituiti nel 2021, tra i quali il credito per le spese di sanificazione 2021, il bonus teatro e spettacoli, il credito R&S farmaci e vaccini e quello per la ricerca biomedica, il credito per la formazione professionale di alto livello, il bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive e il bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.




Agenzia entrate: Contributi a fondo perduto per le start-up, si parte oggi

Al via il contributo fino a mille euro per le partite Iva aperte nel 2018 e che hanno iniziato l’attività nel 2019.

Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono definite le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre  2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.

Un mese per presentare la domanda: la finestra che si apre oggi, 9 novembre, si chiuderà infatti il 9 dicembre 2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30 per cento sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1 del Dl Sostegni (n. 41/2021), tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro.

A chi spetta il contributo – Come previsto dall’articolo 1-ter del decreto Sostegni, introdotto in sede di conversione, il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Come e quando trasmettere l’istanza – La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per l’invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c’è tempo fino al 9 dicembre 2021. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro, il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Inoltre, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

 




“Come fare il 730? Te lo spiega l’Agenzia delle Entrate”, il webinar della Direzione del Piemonte

Come fare il 730? Te lo spiega l’Agenzia delle Entrate”: è il seminario on line aperto a tutti i cittadini, in programma giovedì 20 maggio alle ore 16, organizzato dalla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate per aiutare i cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

L’appuntamento è rivolto ai cittadini che intendono “far da sé” il 730 ma hanno bisogno di qualche semplice spiegazione per essere sicuri di non sbagliare. Durante il webinar si simulerà la compilazione di una dichiarazione dei redditi: come accedere, accettare o modificare e infine inviare la dichiarazione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Sono previsti focus sulle novità di quest’anno e i partecipanti potranno porre delle domande.

 

Tutte le opportunità della dichiarazione precompilata – in particolare, gli esperti dell’Agenzia delle Entrate illustreranno le principali forme di agevolazione fiscale fruibili con la dichiarazione dei redditi (dalle spese sanitarie, a quelle scolastiche, dalla detraibilità degli interessi pagati per il mutuo prima casa alle spese per ristrutturazione edilizia) e le condizioni per beneficiarne.

 

Come fare per partecipare – Per partecipare occorre registrarsi: le istruzioni di dettaglio sono riportare sul sito oppure si può utilizzare il link diretto per la prenotazione sulla piattaforma eventbrite.

Gli iscritti riceveranno via mail le credenziali per partecipare direttamente dal proprio computer o smartphone.

 




Agenzia entrate, contributo a fondo perduto: ecco come ottenerlo

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio. In attuazione dell’articolo 25 del Decreto, un provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito .

Una guida dell’Agenzia delle Entrate, già consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati, del calcolo del contributo nonché le indicazioni per richiederlo.

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate – Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

A chi spetta il contributo – Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus – La guida dedicata delle Entrate spiega nel dettaglio quali sono le condizioni per ottenere il contributo. In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Come si calcola il contributo? – Calcolare l’ammontare del contributo non è difficile. Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.




Agenzia entrate: ecco dove vanno le tasse degli Italiani

Il 20% dell’Irpef versato dai contribuenti italiani va a finanziare la sanità, il 21% la previdenza, l’11% l’istruzione e l’8,9% la difesa, l’ordine pubblico e la sicurezza. Da quest’anno i cittadini che presenteranno la dichiarazione precompilata 2020 o che accederanno al proprio cassetto fiscale potranno conoscere come lo Stato ha utilizzato le loro imposte.

Una nuova funzionalità, voluta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Sarà così possibile verificare nel dettaglio come ognuno ha contribuito alle spese dello Stato alimentando al contempo il rapporto di trasparenza e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Come accedere ai dati – I contribuenti che utilizzeranno la Dichiarazione Precompilata 2020, e che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nell’anno precedente, visualizzeranno, all’apertura dell’applicazione, un prospetto informativo (grafico e tabella) sulla destinazione delle imposte alle varie voci di spesa. Le informazioni saranno rese disponibili anche sul Cassetto Fiscale.

Dalle pensioni alla sanità dove vanno tutte le tasse che versiamo – Circa il 21% delle tasse pagate dai contribuenti Irpef va a finanziare le pensioni, mentre il 20% la sanità. Al terzo posto l’istruzione, a cui indirizziamo l’11% delle tasse pagate. A seguire, l’8,9% di quanto versato è diretto a sostenere la difesa, l’ordine pubblico e la sicurezza, mentre il 6,09% ha come obiettivo il sostegno all’economia e al lavoro. E ancora, il 4,8% ai trasporti, il 2,4% alla protezione dell’ambiente e il 2,2% alla cultura e allo sport.

La fonte dei dati – Per l’individuazione delle voci di spesa, d’accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, si è fatto riferimento alla classificazione COFOG (Classification of the Functions of Government) che rileva le spese indipendentemente dal fatto che si riferiscano a capitoli che fanno riferimento al Bilancio dello Stato o ai bilanci delle Regioni o Enti locali. I dati sono stati elaborati dall’Ispettorato Generale del Bilancio del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.




Agenzia entrate: in 125 mila in Piemonte hanno già visualizzato la loro dichiarazione online

Aperto il canale per l’invio del proprio 730 precompilato. È ora possibile accettarlo con i dati inseriti dall’Agenzia, oppure integrarlo. Il tutto online, direttamente da casa utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone e accedendo con Spid, le credenziali dell’Agenzia, la carta nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps.

La scadenza per l’invio sulla piattaforma gestita dal partner tecnologico Sogei è fissata al 30 settembre 2020. Già 1,3 milioni di cittadini hanno consultato la propria dichiarazione nei primi 9 giorni dal lancio. Tra i più attivi i cittadini della Lombardia, seguiti da Lazio, Piemonte e Veneto. Al via da oggi anche le modifiche al modello Redditi, che potrà essere inviato dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Quasi 2 milioni di accessi – In poco più di una settimana da quando è stata resa disponibile online, 1,3 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dalle Entrate, per un totale di quasi 2 milioni di accessi. Dal 5 maggio, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia, con 315.814 utenti che hanno fatto l’accesso, seguiti dal Lazio (171.571 utenti), dal Piemonte (124.937) e dal Veneto (123.811).

 

Da oggi ok all’invio del 730 – I contribuenti possono ora accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal computer di casa, oppure da tablet e smartphone. Per farlo è necessario essere in possesso delle credenziali dell’Agenzia (nome utente, password e pin dei servizi online) oppure utilizzare quelle dell’INPS, Spid o ancora la Carta Nazionale dei Servizi. Ok alle modifiche anche per il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre 2020.

 

Una guida con tutti i passi da seguire – Da oggi è disponibile anche una guida dedicata al 730 precompilato, scaricabile dal sito dell’Agenzia. La guida spiega passo passo le procedure da seguire per inviare la propria dichiarazione, da come richiedere le abilitazioni necessarie a come verificare il rimborso spettante, da come annullare un 730 già inviato, se è stato commesso un errore, a come predisporre una dichiarazione congiunta. Inoltre, vengono ricordate tutte le scadenze, le novità di quest’anno e i vantaggi del “fai da te”.

 

Gli altri canali di informazione e assistenza – Resta sempre a disposizione dei cittadini il sito “InfoPrecompilata”, con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle

domande più frequenti. L’assistenza corre anche sul filo del telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, tramite i numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06 966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero).

 




Agenzia entrate: al via i servizi di assistenza “agili” certificati e domande via mail e Pec

Ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi, registrare un atto: si può fare tutto in modalità semplificata e senza bisogno di recarsi allo sportello.

È l’effetto delle procedure introdotte dall’Agenzia delle Entrate che consentono ai contribuenti di richiedere i servizi anche tramite e-mail o Pec. Per agevolare i cittadini è stata realizzata un’apposita guida che consente di trovare con facilità gli indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la app e contattando il contact center.

I canali alternativi allo sportello – Gli strumenti informativi di cui dispone l’Agenzia per assistere i contribuenti sono molteplici: le caselle di posta elettronica o Pec, il portale internet, l’app mobile, il contact center. Molti dei servizi erogati allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito internet, senza che sia necessaria alcuna registrazione. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Abilitazione ai servizi telematici – La richiesta di abilitazione può essere inviata, firmata digitalmente, tramite Pec. L’indirizzo Pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice Pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del Pin verrà prelevata direttamente dal richiedente dal sito delle Entrate.

Richiesta del codice fiscale o del duplicato – Per ottenere il codice fiscale, il cittadino può presentare la richiesta, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo uno dei servizi agili a disposizione e allegando la necessaria documentazione via mail o Pec (in ogni caso il documento di identità). Il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il canale prescelto. I servizi agili possono essere utilizzati anche per la richiesta di duplicato del codice fiscale/tessera sanitaria, trasmettendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia del documento d’identità. Stesse modalità anche per la richiesta di attribuzione del codice fiscale a persone non fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla

presentazione tramite “ComUnica”, per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.

La registrazione degli atti e i rimborsi – Se si intende presentare un atto per la registrazione, la documentazione può essere inviata anche mediante Pec o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in ufficio un originale dell’atto registrato, una volta terminato il periodo emergenziale. Le richieste di rimborso possono essere inviate tramite Pec o email, attraverso i servizi telematici oppure presentate allo sportello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere allegata l’eventuale documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità. Anche la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firmata digitalmente, può essere presentata via Pec.

Comunicazioni di irregolarità e precompilata – L’invio delle comunicazioni a seguito del controllo automatico e formale delle dichiarazioni è stato sospeso all’inizio del periodo emergenziale. Il contribuente che abbia ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure utilizzare direttamente il servizio “Civis”, se abilitato a Fisconline, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata.

Si può accedere, infine, alla dichiarazione precompilata tramite le credenziali Fisconline o dell’Inps, oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e inviarla in autonomia. Il contribuente può scegliere il modello precompilato che ritiene più idoneo e può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande.

 

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Agenzia Entrate: le nuove risposte ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 11/E firmata oggi dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal Dl n. 18/2020 (Dl Cura Italia) e dal Dl n. 23/2020 (Dl Liquidità) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi – Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.

In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile – Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazionieffettuate in contanti.

Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti– La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ ”esterometro” del primo trimestre 2020.

Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.

Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza – La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini.

In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione – Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso,

il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali – Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio.

La circolare specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti – La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell’area dedicata – Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell’Agenzia sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” sono disponibili all’interno dell’area tematica del sito delle Entrate “Emergenza Coronavirus”, in costante aggiornamento.




Agenzia entrate: pronte istruzioni su rinvio udienze e sospensione termini processuali

Sono pronte le istruzioni dell’Agenzia sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Nella circolare n. 10/E di oggi le Entrate illustrano i primi chiarimenti in materia sulla base dell’articolo 83 del dl n.18/2020 (“Cura Italia”) e dell’articolo 36 del dl n. 23/2020 (“Liquidità Italia”).

Processo tributario, il rinvio delle udienze – Il documento di prassi di oggi precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.

Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Sospensione dei termini processuali ad ampio raggio – In sostanza, prosegue il documento di prassi, le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal Dl “Liquidità” n. 23/2020, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, quali: quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

Stop anche dei termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione – Sono altresì sospesi, chiarisce l’Agenzia, sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Al riguardo, la sospensione ricomprende, come illustra la Circolare  anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.