Enrico Allasia

Con una circolare del 12 aprile il Ministero della Transizione Ecologica – MiTE chiarisce alcune questioni relative allo smaltimento dei rifiuti agricoli non pericolosi prodotti dalle imprese agricole.

In base alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 116 del 2020 si erano create numerose difficoltà, in quanto alcuni enti di raccolta avevano sospeso il servizio di ritiro dei rifiuti agricoli, con danni in particolare per gli agriturismi, i negozi di vendita di prodotti agricoli e le aziende orticole.

Si tratta di un provvedimento utile – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemontein quanto la circolare riprende quanto suggerito da Confagricoltura nelle interlocuzioni con i Ministeri interessati per risolvere le diverse criticità emerse in fase di applicazione della nuova norma. In attesa di eventuali sviluppi normativi in sede di conversione del Decreto-Legge Sostegni, su cui Confagricoltura è intervenuta chiedendo la presentazione di alcuni emendamenti, la circolare del MiTE è un primo passo importante diretto a rendere meno problematica l’attuazione delle novità introdotte dal decreto legislativo116/20”.

La circolare evidenzia che, fermo restando che i rifiuti agricoli sono sempre rifiuti speciali in linea con la Direttiva europea, alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche dell’allegato L-quinquies viene data “la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA”.

La circolare, che accoglie le istanze di Confagricoltura, evidenzia “in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, [..] che, nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”.

 

 

 

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