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Agenzia entrate: i primi chiarimenti sui crediti di imposta

Sono disponibili, in un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Un modello per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili, le Entrate rispondono entro cinque giorni – Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.

Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti – Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.

 

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Irap, in calo il gettito regionale

In Piemonte il gettito regionale dell’Irap è in calo. Lo hanno documentato oggi i lavori della Prima commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, che sta analizzando la situazione in vista di una rimodulazione dell’imposta.

A questo scopo dopo il 20 luglio si riunirà un gruppo di lavoro composto da consiglieri regionali e tecnici che dovrà elaborare una proposta da portare all’attenzione della commissione.

A documentare il calo dell’Irap sono stati l’assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano, il dirigente Fabrizio Zanella e il ricercatore Ires Sabino Piazza. Dai dati forniti emerge che nella nostra regione, come nel resto d’Italia, dal 2008 l’imponibile è diminuito di circa il 45%.

Rispetto al resto del nord, però, la nostra Regione ha un calo dell’imponibile più veloce. Nel 2012 il gettito da manovra propria (lo 0,92% che la Regione può autonomamente scegliere di incrementare o diminuire dall’aliquota) era di 34 milioni, nel 2017 di 6,6 milioni.

Questo è dovuto in parte alla crisi economica, in parte alla scelta del governo nel 2015 di abbattere dall’imponibile il costo del lavoro dipendente.

Che fare? Secondo l’assessore Tronzano bisogna decidere su utilizzare la rimodulazione dell’Irap per incrementare il gettito o se invece sostenere con sgravi i settori più in difficoltà della nostra economia. Attualmente in Piemonte l’Irap è più alta per le banche e le assicurazioni, mentre le agevolazioni vanno alle cooperative sociali, alle onlus, alle ipab e ai piccoli editori.

Marco Grimaldi (Luv) ha chiesto di approfondire l’indagine su settori che pagano in minima parte l’Irap, come il delivery, in modo da ricostruire i meccanismi che portano a limitare o azzerare l’imposta versata.

Per Davide Nicco (Fdi) dalla sola dichiarazione dei redditi è difficile ricostruire i movimenti delle aziende.
E’ stato infine ricordato che, grazie alla convenzione della Regione Piemonte con l’agenzia delle entrate, nel 2018 sono stati effettuati oltre 14.500 accertamenti sul pagamento dell’Irap.




Chi applica gli ISA versa le imposte senza interessi entro il 20 luglio

Il MEF – Ministero Economia e Finanze  ha annunciato la proroga dei termini dei versamenti in scadenza il 30 giugno prossimo al 20 luglio 2020, senza corresponsione di interessi, per i contribuenti ISA,  al fine di tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.

La proroga riguarda il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Stando a quanto chiarito in occasione di analoga proroga concessa l’anno scorso per la stessa tipologia di contribuenti non rientrano tra i soggetti che possono invocare il differimento gli esercenti attività agricole titolari di reddito dominicale e/o reddito agrario, in quanto secondo l’Agenzia delle Entrate gli interessati alla proroga sono coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni, per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ex. art.9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, e che per tali devono intendersi esclusivamente i soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR ovvero redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’art. 53 del medesimo TUIR.

Pertanto, non possono beneficiare della proroga dei versamenti i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art.32 del TUIR. Tuttavia, resta inteso che per gli imprenditori agricoli che svolgano anche attività agricole per le quali sono stati approvati gli ISA, soggette alla determinazione del reddito d’impresa, ancorché con criteri forfettari, la proroga dei versamenti torna comunque  applicabile (es. agriturismi, esercenti attività agricole connesse non ricomprese nel D.M. 15/02/2015, etc. e società che abbiano optato per la determinazione del reddito agrario , ex art. 1, c. 1093, della L. n. 266/2006 , oltre che, ovviamente, per chi determina il reddito d’impresa in via ordinaria).




Come fare il 730? Te lo spiega l’Agenzia delle Entrate

Come fare il 730? Te lo spiega l’Agenzia delle Entrate”: è il seminario on line aperto a tutti i cittadini, organizzato dalla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate per aiutare ad utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata.

L’ultima edizione del webinar si svolge lunedì 22 giugno alle ore 17: un appuntamento a misura del cittadino tipo, lavoratore dipendente o pensionato, che intende “far da solo” il 730 e ha bisogno di essere guidato per non sbagliare. Durante il webinar si simulerà la compilazione di una dichiarazione dei redditi: come accedere, accettare o modificare e infine inviare la dichiarazione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Focus sulle novità di quest’anno e le risposte ai quesiti dei partecipanti.

 

Come partecipare – Per esigenze tecniche, l’incontro sarà limitato alle prime 50 persone. Le istruzioni per prenotarsi sono sul sito internet oppure si può utilizzare il link diretto per la prenotazione sulla piattaforma eventbrite. Gli iscritti riceveranno via mail le credenziali per partecipare al webinar direttamente dal proprio computer o smartphone.

 




Consiglio regionale: al via la modifica dell’Irap

È stato avviato in Prima commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, il percorso per la rimodulazione della quota regionale dell’Irap, come previsto da un ordine del giorno approvato lo scorso 7 aprile dal Consiglio regionale.
Presente l’assessore al bilancio Andrea Tronzano, che ha ribadito la sua disponibilità a una rimodulazione che può portare benefici al settore produttivo e risorse all’amministrazione regionale. I commissari hanno convenuto che dalla prossima settimana la commissione comincerà l’analisi sulla situazione attuale del pagamento dell’Irap in Piemonte, con tabelle comparative, schede e contributi di tecnici ed esperti interni ed esterni all’assessorato.
All’elaborazione della revisione dell’Irap dovrebbero partecipare, su proposta del presidente Riva Vercellotti, anche personalità provenienti dal mondo accademico, delle professioni, degli istituti di ricerca, in grado di fornire contributi tecnici. Per definire concretamente un testo che possa arrivare all’esame dell’aula dovrebbe essere costituito in un secondo momento un gruppo di lavoro. L’obbiettivo dichiarato è il varo di una legge che rimoduli l’Irap prima dell’esame dell’assestamento di bilancio.
Nel dibattito sono intervenuti Marco Grimaldi (Luv), Raffaele Gallo (Pd), Giorgio Bertola e Sean Sacco (M5s).




IRAP, cancellati il saldo e l’acconto dovuti a giugno

Le imprese e i lavoratori autonomi con fatturato fino a 250 milioni di euro beneficeranno della definitiva eliminazione del saldo e dell’acconto IRAP che avrebbero dovuto versare nel mese di giugno 2020

In base alle disposizioni a sostegno dell’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel Decreto “Rilancio” (d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 24), non sono più dovuti:

  • il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ma rimane fermo l’obbligo di versamento dell’acconto dovuto per lo stesso periodo di imposta);
  • il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (n.b.: l’importo di tale versamento e’ comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta).

Le agevolazioni riguardano esclusivamente le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge.

Restano esclusi dall’applicazione delle sopraindicate norme gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, nonché le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.




Agenzia entrate: ecco dove vanno le tasse degli Italiani

Il 20% dell’Irpef versato dai contribuenti italiani va a finanziare la sanità, il 21% la previdenza, l’11% l’istruzione e l’8,9% la difesa, l’ordine pubblico e la sicurezza. Da quest’anno i cittadini che presenteranno la dichiarazione precompilata 2020 o che accederanno al proprio cassetto fiscale potranno conoscere come lo Stato ha utilizzato le loro imposte.

Una nuova funzionalità, voluta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Sarà così possibile verificare nel dettaglio come ognuno ha contribuito alle spese dello Stato alimentando al contempo il rapporto di trasparenza e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Come accedere ai dati – I contribuenti che utilizzeranno la Dichiarazione Precompilata 2020, e che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nell’anno precedente, visualizzeranno, all’apertura dell’applicazione, un prospetto informativo (grafico e tabella) sulla destinazione delle imposte alle varie voci di spesa. Le informazioni saranno rese disponibili anche sul Cassetto Fiscale.

Dalle pensioni alla sanità dove vanno tutte le tasse che versiamo – Circa il 21% delle tasse pagate dai contribuenti Irpef va a finanziare le pensioni, mentre il 20% la sanità. Al terzo posto l’istruzione, a cui indirizziamo l’11% delle tasse pagate. A seguire, l’8,9% di quanto versato è diretto a sostenere la difesa, l’ordine pubblico e la sicurezza, mentre il 6,09% ha come obiettivo il sostegno all’economia e al lavoro. E ancora, il 4,8% ai trasporti, il 2,4% alla protezione dell’ambiente e il 2,2% alla cultura e allo sport.

La fonte dei dati – Per l’individuazione delle voci di spesa, d’accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, si è fatto riferimento alla classificazione COFOG (Classification of the Functions of Government) che rileva le spese indipendentemente dal fatto che si riferiscano a capitoli che fanno riferimento al Bilancio dello Stato o ai bilanci delle Regioni o Enti locali. I dati sono stati elaborati dall’Ispettorato Generale del Bilancio del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.




Agenzia entrate: in 125 mila in Piemonte hanno già visualizzato la loro dichiarazione online

Aperto il canale per l’invio del proprio 730 precompilato. È ora possibile accettarlo con i dati inseriti dall’Agenzia, oppure integrarlo. Il tutto online, direttamente da casa utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone e accedendo con Spid, le credenziali dell’Agenzia, la carta nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps.

La scadenza per l’invio sulla piattaforma gestita dal partner tecnologico Sogei è fissata al 30 settembre 2020. Già 1,3 milioni di cittadini hanno consultato la propria dichiarazione nei primi 9 giorni dal lancio. Tra i più attivi i cittadini della Lombardia, seguiti da Lazio, Piemonte e Veneto. Al via da oggi anche le modifiche al modello Redditi, che potrà essere inviato dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Quasi 2 milioni di accessi – In poco più di una settimana da quando è stata resa disponibile online, 1,3 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dalle Entrate, per un totale di quasi 2 milioni di accessi. Dal 5 maggio, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia, con 315.814 utenti che hanno fatto l’accesso, seguiti dal Lazio (171.571 utenti), dal Piemonte (124.937) e dal Veneto (123.811).

 

Da oggi ok all’invio del 730 – I contribuenti possono ora accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal computer di casa, oppure da tablet e smartphone. Per farlo è necessario essere in possesso delle credenziali dell’Agenzia (nome utente, password e pin dei servizi online) oppure utilizzare quelle dell’INPS, Spid o ancora la Carta Nazionale dei Servizi. Ok alle modifiche anche per il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre 2020.

 

Una guida con tutti i passi da seguire – Da oggi è disponibile anche una guida dedicata al 730 precompilato, scaricabile dal sito dell’Agenzia. La guida spiega passo passo le procedure da seguire per inviare la propria dichiarazione, da come richiedere le abilitazioni necessarie a come verificare il rimborso spettante, da come annullare un 730 già inviato, se è stato commesso un errore, a come predisporre una dichiarazione congiunta. Inoltre, vengono ricordate tutte le scadenze, le novità di quest’anno e i vantaggi del “fai da te”.

 

Gli altri canali di informazione e assistenza – Resta sempre a disposizione dei cittadini il sito “InfoPrecompilata”, con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle

domande più frequenti. L’assistenza corre anche sul filo del telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, tramite i numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06 966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero).

 




Agenzia entrate: al via i servizi di assistenza “agili” certificati e domande via mail e Pec

Ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi, registrare un atto: si può fare tutto in modalità semplificata e senza bisogno di recarsi allo sportello.

È l’effetto delle procedure introdotte dall’Agenzia delle Entrate che consentono ai contribuenti di richiedere i servizi anche tramite e-mail o Pec. Per agevolare i cittadini è stata realizzata un’apposita guida che consente di trovare con facilità gli indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la app e contattando il contact center.

I canali alternativi allo sportello – Gli strumenti informativi di cui dispone l’Agenzia per assistere i contribuenti sono molteplici: le caselle di posta elettronica o Pec, il portale internet, l’app mobile, il contact center. Molti dei servizi erogati allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito internet, senza che sia necessaria alcuna registrazione. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Abilitazione ai servizi telematici – La richiesta di abilitazione può essere inviata, firmata digitalmente, tramite Pec. L’indirizzo Pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice Pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del Pin verrà prelevata direttamente dal richiedente dal sito delle Entrate.

Richiesta del codice fiscale o del duplicato – Per ottenere il codice fiscale, il cittadino può presentare la richiesta, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo uno dei servizi agili a disposizione e allegando la necessaria documentazione via mail o Pec (in ogni caso il documento di identità). Il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il canale prescelto. I servizi agili possono essere utilizzati anche per la richiesta di duplicato del codice fiscale/tessera sanitaria, trasmettendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia del documento d’identità. Stesse modalità anche per la richiesta di attribuzione del codice fiscale a persone non fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla

presentazione tramite “ComUnica”, per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.

La registrazione degli atti e i rimborsi – Se si intende presentare un atto per la registrazione, la documentazione può essere inviata anche mediante Pec o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in ufficio un originale dell’atto registrato, una volta terminato il periodo emergenziale. Le richieste di rimborso possono essere inviate tramite Pec o email, attraverso i servizi telematici oppure presentate allo sportello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere allegata l’eventuale documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità. Anche la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firmata digitalmente, può essere presentata via Pec.

Comunicazioni di irregolarità e precompilata – L’invio delle comunicazioni a seguito del controllo automatico e formale delle dichiarazioni è stato sospeso all’inizio del periodo emergenziale. Il contribuente che abbia ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure utilizzare direttamente il servizio “Civis”, se abilitato a Fisconline, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata.

Si può accedere, infine, alla dichiarazione precompilata tramite le credenziali Fisconline o dell’Inps, oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e inviarla in autonomia. Il contribuente può scegliere il modello precompilato che ritiene più idoneo e può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande.

 

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Agenzia Entrate: le nuove risposte ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 11/E firmata oggi dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal Dl n. 18/2020 (Dl Cura Italia) e dal Dl n. 23/2020 (Dl Liquidità) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi – Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.

In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile – Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazionieffettuate in contanti.

Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti– La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ ”esterometro” del primo trimestre 2020.

Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.

Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza – La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini.

In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione – Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso,

il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali – Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio.

La circolare specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti – La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell’area dedicata – Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell’Agenzia sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” sono disponibili all’interno dell’area tematica del sito delle Entrate “Emergenza Coronavirus”, in costante aggiornamento.